«[Figlio dell'uomo] Porgi l'orecchio e ascolta le parole di KGB
e applica la tua mente alla SUA istruzione
» Pv. 22,17

Qui si straparla di vari argomenti:
1. Il genere dei pezzi è segnalato da varie immagini, vedi Legenda
2. Per contattarmi e istruzioni per i nuovi lettori (occasionali e non) qui
3. L'ultimo corto è questo
4. Molti articoli di questo blog fanno riferimento a definizioni e concetti che ho enunciato nella mia Epitome gratuitamente scaricabile QUI. Tali riferimenti sono identificati da una “E” fra parentesi quadre e uno o più capitoli. Per esempio: ([E] 5.1 e 5.4)

mercoledì 17 maggio 2017

Divorzio e assegni

È di qualche giorno fa la notizia dell'ultima sentenza della cassazione sull'assegno di mantenimento in caso di divorzio: vedi ad esempio Divorzio, Cassazione rivoluziona diritto di famiglia: “Assegno non più calcolato su tenore di vita, ma sull’autosufficienza” da IlFattoQuotidiano.it

Onestamente fino a qualche anno fa la notizia mi sarebbe rimasta piuttosto indifferente anzi, considerando che di solito balzano agli onori della cronaca solo i divorzi più eclatanti, come quelli fra multimilionari ed ex attricette in cui la parte “forte” è costretta a sganciare assegni mensili con parecchi zeri, probabilmente avrei considerato questa sentenza come tutto sommato giusta e non avrei approfondito l'argomento...

Il caso però vuole che da qualche tempo sia in corrispondenza con un'amica che sta affrontando proprio in questi mesi la separazione e quindi conosco piuttosto bene il punto di vista della parte “debole”. Questo mi ha portato a riflettere abbastanza sulla materia: di seguito le mie conclusioni.

Una premessa: da quello che ho capito, in caso di divorzio è il giudice che stabilisce l'entità dell'assegno che la parte “forte” deve alla più “debole”; per stabilire tale cifra il giudice prima si affidava al criterio del “tenore di vita” mentre dopo questa sentenza il criterio diviene quello dell'“autosufficienza”. In altre parole “prima” alla parte debole veniva assegnato un assegno che le permetteva di mantenere lo stile di vita goduto durante il matrimonio; “adesso” invece l'assegno dovrebbe essere solo sufficiente a garantire l'autosufficienza economica.

La sentenza ha quindi cambiato il criterio con cui i giudici devono stabilire l'entità di tale assegno.
Personalmente adesso credo che si sia passati da un criterio imperfetto, quello del “tenore di vita matrimoniale” a uno (spesso) semplicemente errato.

Fermo restando che ogni coppia fa storia a sé (e quindi, per alcune, il nuovo criterio potrebbe essere anche corretto) credo che per la maggioranza dei divorzi, quelli che non arrivano sui giornali, il criterio dell'autosufficienza sia ingiusto.
La sentenza non considera infatti un aspetto fondamentale delle normali relazioni (non quelle fra multimilionari e attricette) dove la parte debole diventa tale anche per delle comuni dinamiche famigliari dove spesso si hanno delle situazioni in cui si fanno delle scelte di vita tese a favorire il successo economico della parte più forte che quindi diviene ancora più forte.
Facciamo un esempio: immaginiamo una coppia (formata da P1 e P2) con un paio di bambini piccoli. Supponiamo che il reddito di P1 sia 100 (RP1) e quello di P2 sia 10 (RP2), supponiamo poi che, nei rispettivi lavori, ad entrambi i partner venga offerta un'opportunità che si potrebbe poi tradurre in un aumento di stipendio del 10%, supponiamo però anche che queste opportunità comportino anche delle prolungate assenze da casa. Questo implica che, a causa dei figli, solo P1 o P2 possa approfittare dell'occasione: ora, in una famiglia normale, in cui si cerca di massimizzare l'interesse dei figli e del nucleo famigliare nel suo complesso, chi pensate che rinuncerà alla propria occasione?
Se P1 coglie l'opportunità il reddito famigliare passerà da 110 (RP1 + RP2) a 120 (RP1+.1*RP1 + RP2); se invece l'opportunità la coglie P2 il reddito passerà da 110 (RP1 + RP2) a 111 (RP1 + RP2 + .1*RP2). La famiglia dopo aver fatto questi conti stabilisce quindi che se P1, invece di P2, coglie l'opportunità di lavoro allora essa si ritroverà in tasca 9 unità di denaro in più: la rinuncia di P2 è quindi praticamente obbligata.
Da notare che P2 rinuncia alla propria opportunità sia per i figli che per l'amore verso P1 ma anche per il proprio interesse visto che legittimamente si aspetterà di poter dire la sua su come spendere il denaro extra guadagnato da P1.
L'esempio in questione è un caso limite in cui ho voluto chiarire bene il concetto di rinuncia/sacrificio che la parte debole compie a favore di P1 e della propria famiglia (e quindi anche nel proprio interesse). Si potrebbe obiettare che in genere è solo P1 che ha le opportunità lavorative: questo è vero, in genere è infatti la parte più forte, proprio in virtù di essere tale, che ha più occasioni ma, di nuovo, spesso P1 le potrà cogliere solo se P2 sacrifica parte del proprio tempo per “mandare avanti” la famiglia (*1). Ma anche in questo caso il sacrificio di P2 avviene nell'ottica del bene famigliare, ovvero figli, P1 ma anche sé stesso.
Si potrebbe anche obiettare che le scelte che P2 compie sono comunque assolutamente libere: questo è vero (ma se così non fosse la legge sarebbe dovuta intervenire da tempo a protezione di P2 senza aspettarne il divorzio da P1!) ma, pur senza parlare della pressione sociale (il resto della famiglia, gli amici e conoscenti) che spinge la parte debole a sacrificarsi, secondo me è significativo che P2 accetta (liberamente) di fare quello che fa per la propria famiglia e quindi anche per sé stesso: è ingiusto affermare che P2, quando si sacrifica, accetti anche che solo P1 possa goderne dei benefici.

La sentenza della Cassazione è quindi (in genere) ingiusta perché nega l'evidenza che anche la parte debole, sebbene indirettamente, abbia contribuito al maggior reddito della parte forte.
Semmai il problema sarebbe stabilire quanti sacrifici abbia fatto P2 in favore di P1.
A mio avviso, sebbene imperfetto, il “tenore di vita matrimoniale” può essere un indicatore: ma forse si può fare molto meglio!
Un indicatore più preciso lo si può avere considerando anche il reddito delle due parti quando si mettono insieme e quando si poi si separano. È infatti ovvio che, fino a quando P1 e P2 non si mettono insieme, P2 non ha dato alcun contributo al reddito di P1 precedente (e non ne ha quindi particolari diritti) e viceversa...
Quando poi però P1 e P2 stanno insieme (diciamo da quando iniziano a convivere stabilmente) l'incremento di reddito di P1 è dovuto anche agli sforzi indiretti di P2 e viceversa. In questo caso P1 e P2 hanno a mio avviso diritto a una quota dell'incremento di ricchezza del proprio partner.

Esempio per chiarirmi: consideriamo che quando P1 e P2 si mettono insieme si abbia RIP1 (reddito iniziale di P1) pari a 50 e RIP2 (reddito iniziale di P2) pari 10. Quando poi la coppia si rompe si ha NRP1 (nuovo reddito P1) pari a 100 e NRP2 (nuovo reddito P2) pari a 12. In altre parole il reddito di P1, da quando sta insieme a P2, è aumentato di 50 mentre, nello stesso periodo di tempo, il reddito di P2 è aumentato di 2. La differenza fra i due aumenti è di 48 e, in prima approssimazione, mi pare ragionevole stimare che circa la METÀ (o comunque un'altra porzione significativa di esso) di tale aumento sia dovuta alla collaborazione famigliare di P2 che ha quindi diritto a essa.
In altre parole 48/2=24 spetterebbero a P2: quindi il reddito di P1 dovrebbe passare da 100 a 100-24=76 mentre quello di P2 a 12+24=36.

Ovviamente anche questa mia proposta è imperfetta (*2): non si può stimare con indici economici né i sacrifici di P2 né quanto questi abbiano affettivamente influito sul reddito di P1. Eppure questa mia approssimazione, almeno per le famiglie normali, mi pare più giusta ed equilibrata del considerare semplicemente il tenore di vita matrimoniale e, a maggior ragione, molto più giusta del considerare ininfluente il contributo indiretto dato dalla parte “debole” a quella “forte” nell'aumento della ricchezza di questi.

Conclusione: questa mia proposta è solo una traccia; ci sarebbe da scrivere molto altro e fare tante altre precisazioni: la mia idea di fondo è comunque quella che la parte debole, quando contribuisce all'aumento di ricchezza della parte forte, acquisisce anche un diritto a una parte di essa. Ovviamente sono sicuro che la legge, che ha poco a che fare con la giustizia, la penserà diversamente!
Tutto questo è anche al “netto” di possibile colpe della fine del rapporto di una delle due parti che potrebbero quindi dover essere compensate a parte.
Infine il mio istinto matematico freme: mi piacerebbe buttare giù delle formule più complesse che tengano conto di più casi, magari anche limite, che nell'esempio di questo pezzo invece non vengono considerati: magari se ricevo qualche commento mi sentirò abbastanza motivato da farlo!

Nota (*1): ricordo che stiamo parlando di famiglie “normali” non di quelle con maggiordomo e servitù...
Nota (*2): ad esempio si potrebbe pensare al caso di una coppia dove P1 ha un reddito iniziale di 40 mentre P2 non lavora. Se dopo 30 anni (e magari qualche figlio) né il reddito di P1 né quello di P2 (cioè zero) sono cambiati allora secondo la mia formula P2 non avrebbe diritto a niente! In realtà il principio che ho cercato di definire in questo pezzo non è banalmente la formula matematica per calcolare il contributo dato dalla parte debole alla crescita del reddito di P1 ma piuttosto che i sacrifici fatti da P2 per il bene della famiglia (che include anche P2 stesso) diano un diritto a parte della ricchezza di P1. Per ovviare a questo caso si potrebbe ad esempio ipotizzare che P2 abbia rinunciato a un lavoro che gli avrebbe garantito un certo reddito (con magari un aspetto di proporzionalità a quello di P1, la parte forte) come ad esempio il RIP2=Max[reddito minimo, 50% reddito di P1] (ovvero il massimo fra un reddito minimo e la metà del reddito di P1). Ad esempio in questo caso P2 avrebbe rinunciato a Max[10 (ipotetico reddito minimo), 40/2]=20. La formula diviene quindi: 0 – (-20) = 20; cioè l'aumento (nullo) di P1 meno l'aumento (in questo caso negativo) di P2.

Nessun commento:

Posta un commento